A.D.M. A.reha

S T A T U T O

 

 

A.D.M. - A. REHA

 Associazione Imprese di Ausili per Disabilità Motorie

 

costituita il 4 maggio  2005

in Milano, Piazza Velasca n.5.

innanzi a Francesco Saverio Russo , notaio in Sant'Angelo Lodigiano,      iscritto presso il Collegio  Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

 

 

S T A T U T O

 

ART. 1 - Costituzione - Sede - Durata

 

1.   E' costituita l'Associazione denominata

“A.D.M. - A. REHA”

 Associazione Imprese di Ausili per Disabilità Motorie

in breve: "A.D.M. - A. REHA"

    con sede sociale in Milano, Via Petitti n. 16.

Il Consiglio direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonchè istituire e sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze nell'ambito della Comunità Europea.

2.   L'associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.

3.   La sua durata è illimitata. L’Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 22 del presente statuto, ne può determinare lo scioglimento.

 

ART. 2 - Finalità

L'Associazione, nell’interesse generale dei Soci rappresentati, si prefigge di:

a)     promuovere e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato;

b)     favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

c)      sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi d’informazione sulle problematiche inerenti l’attività delle Aziende di Produzione, importazione e/o Commercializzazione e Distribuzione di ausili per le persone con Disabilità Motorie, valutando e risolvendo problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;

d)     favorire e promuovere l’aggiornamento professionale e la formazione degli Operatori del settore;

e)     designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;

f)      assistere e rappresentare gli associati nelle sedi legittime pubblico/private nella promozione e stipulazione di intese od accordi di carattere economico o finanziario;

g)     promuovere servizi di assistenza specifica, di interesse per i Soci;

h)     espletare ogni altro compito necessario per promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi generali del settore che dalle leggi o da deliberato dell’Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

i)        organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni;

j)       organizzare direttamente o indirettamente, manifestazioni fieristiche specializzate e pubblicazioni di settore;

k)     promuovere ogni azione volta a tutelare il valore di questo segmento di mercato ed in particolare a garantire livelli qualitativi adeguati degli ausili tecnici, sia attraverso forme coordinate di sistemi di qualità aziendali e di certificazione, sia attraverso l’accreditamento con marca, modello e funzione e/o scopo terapeutico degli ausili tecnici erogati dai Servizi Sanitari nazionale e/o territoriali. In tale ambito è prevista la partecipazione a Commissioni tecniche di normazione degli ausili sia a livello nazionale che estero, nonché alla costituzione e/o alla gestione di Organismi di testazione accreditati sulla base delle norme comunitarie ed extra-comunitarie;

l)        favorire lo sviluppo di un mercato aperto alla ricerca ed all’innovazione tecnologica e strutturato sulla base di corrette linee guida  per l’esercizio dell’attività commerciale e delle regole che disciplinano una sana e leale concorrenza, in grado di fornire appropriate risposte alla domanda della clientela, anche attraverso iniziative di formazione degli operatori del mercato;

 

ART. 3 - Soci, requisiti e ammissione

1.      Per "Socio" si intendono tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano sede Legale nel territorio della Comunità Europea, che nel rispetto delle normative vigenti appartengono alle categorie merceologiche che producono, importano e/o commercializzano e distribuiscono ausili e/o apparecchiature per disabilità motorie; non saranno ammessi soggetti che esercitino esclusivamente o principalmente l'attività di vendita al dettaglio. 

2.      Possono appartenere ad “A.D.M.-A.Reha” in qualità di Soci le Aziende che appartengono alle categorie merceologiche che producono, importano e/o commercializzano e distribuiscono ausili e apparecchiature per disabilità motorie da almeno 18 mesi e che siano iscritte presso gli organi competenti.

 

ART. 4 – Ammissione Soci

1.      La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto, unitamente alla documentazione e alle informazioni richieste. La documentazione e le informazioni richieste sono decise dal Consiglio Direttivo.

2.      Sulla domanda di ammissione, delibera  il Consiglio Direttivo

3.      Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà comunicata con lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge.

4.      L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, a far data dal 1 gennaio dell’anno di iscrizione.

5.      L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non sia stato presentato dal Socio, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo associativo (1 gennaio/31 dicembre).

6.      La qualifica di Socio comporta l’accettazione integrale del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti.

ART. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

Ciascun Socio è tenuto a conoscere e rispettare lo Statuto, le regole etiche del Codice Deontologico ed i regolamenti della Associazione,  ad adeguarsi alle decisioni assunte dagli Organi statutari, a versare i contributi.  A fronte di ciò il Socio può vantare diritti di: espressione di voto, eleggibilità alle cariche sociali ed espressione del proprio pensiero sui temi in discussione nelle sedi sociali opportune. La mancata osservanza delle disposizioni del Codice Deontologico è giudicata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Secondo la gravità dell’infrazione commessa, i provvedimenti a carico dell’inadempiente possono essere:

a)     richiamo scritto;

b)     espulsione.

 

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

 

1.      La qualità di Socio si perde:

a)     per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al presente art. 45;

b)     per esclusione deliberata dal consiglio direttivo a seguito di mancato pagamento dei contributi sociali con grave ritardo rispetto ai termini prescritti;

c)      in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

d)     per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo; in questo caso vi deve essere una possibilità di contraddittorio tra il Socio ed il Consiglio Direttivo.

e)     per scioglimento della persona giuridica socia, o per decesso della persona fisica socia.

2.      Le dimissioni possono essere presentate in qualunque momento, con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato e decorrono dalla fine dell’anno di adesione di competenza, mantenendo diritti ed obblighi di Socio fino a quella scadenza. I Soci dimissionari, nonché quelli che vengono a perdere la qualità di Socio per altra ragione, sono tenuti a pagare le loro quote, intendendosi queste ultime dovute entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

ART. 7 - Organi dell’Associazione

 

Sono Organi dell’Associazione :

a)        l’Assemblea dei Soci

b)        il Presidente ed il Vice Presidente

c)         l’Ufficio di Presidenza;

d)        il Consiglio Direttivo

e)        il Tesoriere

f)         il Segretario

g)        il Collegio dei Revisori dei Conti

 

ART. 8 - Assemblea dei soci

 

1.      L’Assemblea è composta dai Soci di cui all’art. 3 del presente Statuto.

2.      Ogni Socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.

3.      Ciascun Socio potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro Socio. Nelle votazioni in Assemblea ogni Socio può portare una sola delega, semprechè redatta in modo completo su apposito modulo predisposto dall’Associazione.

4.      La partecipazione per delega alle assemblee è ammessa nel rispetto delle regole determinate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci

 

1.      Le riunioni dell’Assemblea dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

2.      In seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci è convocata di norma una volta l’anno mediante lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge da spedire a ciascun Socio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

3.      L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4.      L’Assemblea  può essere convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui al punto 2, quando il Presidente o l’Ufficio di Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di un terzo dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno specifico ordine del giorno.

5.      Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal prescritto numero di Soci, il Presidente vi deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta

6.      In caso di particolare urgenza, l’Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma con preavviso di almeno sette giorni.

7.      L’Assemblea dei Soci elegge il suo Presidente, un minimo di tre od un massimo di cinque scrutatori, ed un Segretario che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell’Assemblea.

 

ART. 10 – Validità delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e quorum

                 deliberativo.

 

1.      Salvo quanto previsto al successivo art. 22 del presente  statuto, le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati più del 50% dei voti attribuibili; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nella stessa giornata, sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa, salvo il caso di parità di cui al successivo punto 2.

2.      Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente dell’Associazione; in quelle segrete si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.

3.      Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che i portatori di un quinto dei voti attribuibili richiedano che si adotti un metodo diverso da quello stabilito, nel qual caso l’Assemblea dei Soci delibererà in merito al sistema di votazione.

4.      Alle elezioni delle cariche sociali di pertinenza dell’Assemblea si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formulata dalla maggioranza dei voti espressi dall’Assemblea. In caso di parità di voto si ripete la votazione fino a quando non avviene la determinazione.

5.      Per le elezioni delle cariche sociali l’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato come previsto dal successivo art. 12.

 

ART. 11 - Compiti dell’Assemblea dei Soci

 

  1. L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

a)     stabilisce gli indirizzi di politica associativa;

b)     elegge ogni triennio, determinandone il numero (tra i Soci e/o le persone fisiche indicate dalle persone giuridiche socie) i membri componenti il Consiglio Direttivo (ed eventualmente, in tale ambito, il tesoriere);

c)      elegge  i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

d)     approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dall’Associazione;

e)     approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi;

f)      delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

  1. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:

a)     le modifiche al presente Statuto;

b)     lo scioglimento dell’Associazione;

c)      la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

d)     su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

ART. 12 – Durata delle cariche sociali.

 

Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre esercizi, salvo dimissioni o decadenza verificatesi per l’assenza del titolare da due sedute consecutive dell’Organo di cui è componente, senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

 

1.      Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, sarà formato da  5 a 11 membri.

2.      In caso di vacanza di un membro del Consiglio Direttivo lo stesso coopta l’associato primo dei non eletti nelle precedenti votazioni e ne chiede la ratifica all’Assemblea.

3.      Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che questi lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

4.      Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve dare seguito alla richiesta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5.      L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.

6.      La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno sette giorni. Nei casi di urgenza la convocazione deve essere fatta a mezzo telegramma con preavviso di almeno tre giorni.

7.      Le riunioni del Consiglio Direttivo presiedute dal Presidente, o in assenza dal Vice Presidente, sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica.

8.      Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

9.      Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non lo richieda diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.

10.  Delle riunioni Consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al Presidente. Tale verbale verrà successivamente trasmesso a tutti gli associati.

ART. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo.

 

1)     Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei Conti. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni di più della metà dei Consiglieri.

2)     Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l’attività svolta. Spetta però il rimborso delle spese per viaggi effettuati nell’interesse e per conto dell’Associazione, escluse quelle relative alle Assemblee.

3)     Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:

a)     elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente, il tesoriere ed il terzo membro dell'Ufficio di presidenza ;

b)     detta i criteri dell’azione dell’A

 
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