ABOLITA LA TASSA DI € 100 PER l'ISCRIZIONE DEI DISPOSITIVI AL REPERTORIO
Con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, sono state introdotte importanti novità per il Repertorio dei Dispositivi medici. E’ stata abolita la tassa di € 100 euro per l’iscrizione dei dispositivi nel Repertorio (in base al c.d. “dispositivo unico” di cui al D.M. della Salute del 20 marzo 2007). Il minore introito viene compensato con l’aumento al 5,5% del contributo per le spese promozionali. La norma è entrata in vigore con la pubblicazione in G.U. il 24.01.2012. Gli effetti prodotti dovranno essere confermati con la conversione in legge del D.L. in Parlamento.
ATTIVATO L’ ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI E DM IMPIANTABILI ATTIVI
E’ stato attivato l’elenco dei dispositivi medici e dm impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici". E' ora possibile interrogare direttamente la banca dati attraverso l'impostazione di criteri di ricerca oppure scaricare l'intero data set in modalità "Dati aperti. I dati sono resi accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o limiti nella riproduzione. L'interrogazione può essere fatta online oppure è possibile scaricare in .csv l'intero elenco dei codici registrati. La diffusione delle informazioni sui dispositivi registrati nella banca dati è reso possibile dall’art. 19, comma 1-bis del D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m., che specifica che non sono trattate come riservate le informazioni sulla registrazione dei responsabili dell'immissione in commercio di cui all'articolo 13 e le informazioni contenute nei certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi o ritirati. Con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, sono state introdotte importanti novità per il Repertorio dei Dispositivi medici. E’ stata abolita la tassa di € 100 euro per l’iscrizione dei dispositivi nel Repertorio (in base al c.d. “dispositivo unico” di cui al D.M. della Salute del 20 marzo 2007). Il minore introito viene compensato con l’aumento al 5,5% del contributo per le spese promozionali. La norma è entrata in vigore con la pubblicazione in G.U. il 24.01.2012. Gli effetti prodotti dovranno essere confermati con la conversione in legge del D.L. in Parlamento.
Qui evidenziate in rosso le modifiche d’interesse alla L. finanziaria 2005
Art. 409 d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei armaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a).
Le associazioni delle imprese e degli utenti lanciano nel Veneto una campagna di sensibilizzazione con raccolta firme su un appello alla Regione per il rispetto dei valori di civiltà e dei diritti di cittadinanza.
"I progressivi tagli lineari della spesa recano grave pregiudizio ai livelli di assistenza, alla deontologia dei professionisti della riabilitazione ed alla operatività delle imprese specializzate. Si chiede che “il Veneto trovi capacità di coniugare programmazione e sviluppo in sanità e di riattivare il circuito virtuoso tra società ed economia che ha contraddistinto l’identità veneta. appello
La prospettiva di drastica compressione della spesa sociale riguarda direttamente 10 milioni di famiglie in Italia. La Fish, Federazione italiana per il superamento dell'handicap, ha indetto lo stato di mobilitazione: "un cittadino su tre perderà l'assistenza". Previste manifestazioni e proteste in tutto il Paese per tutta la durata della discussione della legge delega, della legge di stabilità e della probabile terza manovra.
Su richiesta della Commissione Finanze della Camera, la Corte dei Conti si è espressa sul disegno di legge-delega di riforma fiscale e assistenziale. Il parere della corte è che tale proposta, più che essere riforma sia rispondente agli obiettivi di risparmio e taglio, con esiti quantomeno ioncerti. Nella spesa sociale, infatti, ben poco vi sarebbe da risparmiare, attestandosi sui 40 miliardi la spesa complessiva. La Corte osserva che prestazioni come indennità di accompagnamento e pensioni di invalidità facciano parte di "una politica nascosta di contrasto alla povertà, conmpensativa di un'offerta di servizi non sempre adeguata e uniformemente distribuita sul territorio" La Corte invita quindi alla prudenza per evitare il rischio di una impennata della non-autosufficienza. Anche il fatto che i LEA che non sono definiti, secondo la Corte, può portare ad un ulteriore compressione delle politiche a sostegno dei non autosufficienti.
ADM Areha invita gli operatori a un atteggiamento univoco in riferimento all’aliquota IVA da applicare sugli ausili tecnici per disabili. In riferimento agli scooters per disabili, sono intervenuti anche recenti atti amministrativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissioni tributarie centrali, regionali, provinciali e sezioni staccate, che hanno a monte una sentenza della Corte di Giustizia UE che stabilisce che i mobility scooters vanno classificati alla v.d. 8703. Dovrebbe essere quindi correttamente applicata IVA con aliquota al 21%, salvo specifica e motivata richiesta del diretto interessato all’applicazione dell’aliquota al 4%, attraverso l’apposito modulo di auto-certificazione. In ogni caso, per gli ausili non inequivocabilmente destinati a portatori di handicap (non nomenclati nell’Elenco 1 allegato al DL 332/99), il trattamento fiscale agevolato con aliquota al 4% sarebbe applicabile solo per coloro in possesso di “apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione”. Vedi a tal proposito la Guida alle agevolazioni fiscali dell’ Agenzia delle Entrate.